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ELEMENTI INDICATIVI DELL’ASSENZA DEL PERICULUM IN MORA NELLA TUTELA D’URGENZA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa M. Farini
23/06/2016 n. 10004/2015 sub 1 R.G.

NEL CASO IN CUI

  il socio e correntista di una banca popolare, finanziato dall’istituto di credito per l’acquisto di azioni proprie, abbia richiesto tutela in via d’urgenza al fine di: 1) inibire alla banca di procedere a qualsivoglia addebito sul conto corrente del ricorrente in relazione ai contratti di finanziamento stipulati; 2) impedire alla banca di procedere alla segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi, allegando, quanto al fumus boni iuris, l’illegittimita’, a vario titolo, delle predette operazioni (violazione degli artt. 1418, 1322 e 2358 cc; assenza o illiceita’ della causa; violazione artt. 21 e ss. d.lgs. 24/02/1998 n. 58 e Reg. Consob n. 16190/2007) e, quanto al periculum in mora, l’imminente azione esecutiva e la segnalazione da parte della banca, a seguito dell’intervenuta scadenza dell’affidamento

IL GIUDICE

  • rilevato che difetta il periculum in mora, in ragione:

-      dell’omessa segnalazione a sofferenza del ricorrente nella Centrale dei Rischi, attenendo le uniche segnalazioni effettuate obbligatoriamente dalla banca alla contestazione dei crediti da parte del cliente;

-      della non riconducibilita’ a queste ultime segnalazioni di alcun rifiuto di concessione di ulteriore credito;

-      della mancanza di un richiesta scritta da parte della banca di rientro dal finanziamento concesso;

-      dell’omesso avvio di attivita’ prodromiche ad azioni esecutive nei confronti del cliente;

  • ritenuto che l’allegazione dell’esercizio di un diritto contestato non e’ ex se idonea ad integrare il requisito del periculum in mora, essendo necessario a questi fini che dall’esercizio di quel diritto derivi un pregiudizio imminente ed irreparabile per il debitore;
  • rilevato che la richiesta di regolarizzazione dell’esposizione debitoria non è indicativa della sussistenza del periculum in mora, in quanto il debitore dispone di strumenti processuali idonei ad impedire interventi forzosi sul suo patrimonio;

HA RITENUTO

  di rigettare il ricorso, revocando il decreto inaudita altera parte precedentemente emesso.

(a cura di Barbara Baessato)

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Inserito il 13.07.2017