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TARDIVITA’ DELLA CENSURA RIGUARDANTE LA PARTECIPAZIONE AL VOTO DI SOGGETTO NON LEGITTIMATO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa M. Farini (Pres.); dott.ssa L. Guzzo; dott. Luca Boccuni (Rel.)
sent., 9.11.2016, n. 3035/2016

NEL CASO IN CUI

  una srl alleghi nullita’ o inesistenza della delibera di distribuzione degli utili per avere nella stessa votato il socio che aveva ceduto le proprie quote

IL GIUDICE

   rilevato che

  - le delibere assembleari sono nulle solo se hanno oggetto illecito o impossibile o sono adottate in difetto assoluto di informazione;

  - in caso di partecipazione all’assemblea di persone non legittimate le deliberazioni possono solo essere annullate, sempre che tale partecipazione sia stata determinante per la costituzione dell’assemblea o il loro voto invalido e’ stato decisivo per il raggiungimento della maggioranza;

  - nel caso di specie il vizio denunciato attiene alla categoria della annullabilita’, non potendo essere rilevato d’ufficio o fatto valere da chiunque abbia interesse e come tale doveva essere proposto con l’atto introduttivo del giudizio

 HA RITENUTO

  di respingere la censura della srl perche’ tardiva con conseguente difetto di legittimazione in capo alla stessa.

                                                                                                    (a cura di Mattia Carlotto)






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Inserito il 14.07.2017