INAMMISSIBILITA’ DI DOMANDA ANTE CAUSAM DI SOSPENSIONE DI ESECUTIVITA’ DI DELIBERA ASSEMBLEARE IN CASO DI PENDENZA DI GIUDIZIO DI MERITO PER IL SUO ANNULLAMENTO
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresadott. L. Guzzo
27.01.2017 n. 6059/2016 RG
NEL CASO IN CUI
sia stato proposta domanda di sospensione ante causam di una delibera assembleare già impugnata con giudizio ordinario
IL GIUDICE
rilevato che la domanda di sospensione della delibera proposta ante causam presuppone che non sia ancora stato instaurato il giudizio di merito e che nel caso di specie la delibera risultava gia' impugnata con atto di citazione e che quindi si sarebbe dovuto chiederne la sospensione mediante ricorso contestuale al deposito dell’atto di citazione
HA RITENUTO
di dichiarare inammissibile il ricorso condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
(a cura di Marco Toso)
Inserito il 17.07.2017
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