CAPITOLI DI PROVA PER TESTI E TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel.); dott.ssa A.M. Marra; dott. L. Boccuni
sent., 10.11.2016, n. 3051/2016
NEL CASO IN CUI
sia chiesto accertamento dell’intervenuta cessione di quote di srl mediante contratto orale, con istanza di prova per testimoni della stipula
IL GIUDICE
rilevato che
- il contratto di trasferimento di quote di srl non richiede forma scritta, essendo la forma prescritta dall’art. 2470 cc richiesta solo per l’iscrizione nel Registro imprese;
- incombe sul cessionario l’onere di allegare l’esistenza di un accordo orale con il cedente e svolgere puntuali allegazioni sulla stipula, indicando in particolare le specifiche circostanze di tempo e luogo nelle quali sarebbe intervenuto l’accordo;
- la formulazione di capitoli di prova per testimoni circa il perfezionamento di un accordo verbale richiede la specifica indicazione del tempo e luogo in cui l’accordo sarebbe intervenuto;
HA RITENUTO
che la mancata indicazione specifica delle circostanze di tempo e luogo di stipula di un contratto in forma orale produce l’inammissibilita' dei capitoli di prova per testimoni di detto accordo e il rigetto della domanda di accertamento per difetto di allegazione.
(a cura di Riccardo Barolo)
Inserito il 19.07.2017
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