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LA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI CON INDICAZIONE DELLA CONTESTAZIONE NON GENERA UN PERICULUM SUFFICIENTE ALLA CONCESSIONE DELLA TUTELA CAUTELARE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Guzzo
28.12.2016 n. 7831-1/2016 RG

NEL CASO IN CUI

  una societa’ in concordato preventivo chieda in via cautelare di ordinare alla Banca la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi e di astenersi dagli addebiti e dal recupero in qualsiasi forma del preteso credito

IL GIUDICE

  rilevato che

  • la segnalazione di sconfinamento e’ atto dovuto e, ove accompagnata dalla segnalazione della contestazione del credito da parte del debitore, e’ attenuato il pericolo di effetti pregiudizievoli sotto il profilo della impossibilità o difficolta’ di accedere al credito;

  • la banca non effettua addebiti e riscossioni forzose, anche in considerazione della procedura di concordato cui e’ sottoposto il debitore;

HA RITENUTO

  di rigettare la domanda cautelare ex art. 700 cpc, per mancanza del requisito dell’imminenza e irreparabilita' del pregiudizio.

(a cura di Luca Vedovato)

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Inserito il 26.07.2017