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SEQUESTRO CONSERVATIVO PER ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE: PERICULUM IN MORA E COMPENSAZIONE (2)

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni (Est.); dott.ssa S. Bianchi
06.04.2017 n. 11027/2016 R.G. (recl. ord. 11.10.2016 n. 9118/2016 R.G.)

NEL CASO IN CUI

la societa’ controllante, che abbia acquistato azioni emesse dalla Banca a garanzia dei finanziamenti erogati alla controllata, abbia impugnato l’ordinanza di rigetto del ricorso per sequestro conservativo a tutela del suo credito restitutorio nei confronti dell’istituto di credito, lamentando la erroneita’ della compensazione, prospettata dal Giudice per negare la sussistenza del requisito del periculum in mora, tra credito della Banca alla restituzione dei finanziamenti erogati alla controllata e credito della controllante verso la Banca per la restituzione del prezzo delle azioni bancarie da lei acquistate

IL GIUDICE

rilevato che controllata e controllante sono soggetti giuridici distinti;

rilevata la conseguente non compensabilita’ ex art. 1241 cc del credito della Banca nei confronti della controllata con il credito della controllante nei confronti della Banca, anche a prescindere da un collegamento negoziale tra le varie operazioni;

rilevato che il periculum in mora va dunque apprezzato in riferimento al solo credito della controllante per la restituzione degli importi da lei impiegati per acquistare azioni emesse dalla Banca;

rilevata la assenza di indici di effettiva e imminente insolvenza della Banca;

HA RITENUTO

di rigettare il reclamo, compensando le spese di lite e condannando la reclamante all’ulteriore versamento a titolo di contributo unificato di un importo pari a quello corrisposto per il reclamo.

 

                                                                          (a cura di Alessia De Pra)

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Inserito il 27.07.2017