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LA FATTURA COMMERCIALE NON PUO’ COSTITUIRE UN VALIDO ELEMENTO DI PROVA DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE QUANDO IL RAPPORTO SIA CONTESTATO TRA LE PARTI O IL DEBITORE SIA CONTUMACE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel.); dott.ssa A.M. Marra; dott. L. Boccuni
sent., 22.07.2016, n. 1888/2016

NEL CASO IN CUI 

  una societa' convenga in giudizio un socio, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento di quanto dovuto per prestazioni rese a suo favore ed allegando, quale prova della propria domanda, la fattura commerciale emessa nei confronti del socio e il socio convenuto rimanga contumace

IL GIUDICE 

  rilevato che, qualora il rapporto obbligatorio sia contestato tra le parti o, comunque, in caso di contumacia del preteso debitore, che non consente di dare per ammessi i fatti costituitivi del rapporto, la fattura commerciale non puo' costituire piena prova delle prestazioni eseguite, ma al piu' un mero indizio;

  rilevato, pertanto, che nel caso di specie parte attrice non aveva adeguatamente provato il suo credito verso il socio

 

HA RITENUTO 

di rigettare la domanda di parte attrice.

                                                                                                (a cura di Patrizia Giannetta)

 

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Inserito il 07.09.2017