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RESPONSABILITA' DEL LIQUIDATORE PER MANCATA REDAZIONE DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE, VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM, OMESSA TENUTA DELLA CONTABILITÀ, RITARDATA ISTANZA DI AUTO FALLIMENTO:

TRIBUNALE DI VENEZIA – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel.); dott.ssa A.M. Marra; dott. L. Boccuni
sent., 15.12.2016, n. 3349/2016

NEL CASO IN CUI

  il liquidatore di una societa’ a responsabilita’ limitata abbia proceduto alla liquidazione senza redigere un piano di liquidazione, attuando una liquidazione di fatto del patrimonio sociale a favore soltanto di alcuni creditori, abbia ritardato il fallimento della societa', non provvedendo al deposito di istanza di fallimento in proprio e abbia omesso la tenuta della contabilita’

IL GIUDICE

  pur ritenuta configurabile la responsabilita’ per l’effettuazione di una gestione liquidatoria in violazione dei criteri di cui all’art. 2741 cc e, quindi, del principio della par condicio creditorum ha tuttavia rilevato che difetta in capo al Fallimento la titolarita’ della relativa pretesa risarcitoria, arrecando detti pagamenti preferenziali pregiudizio ai singoli creditori e non alla massa indistinta di essi;

  ritenuto che per configurare una responsabilita' per ritardata richiesta del fallimento in proprio occorre da parte del Fallimento dedurre e dimostrare in quale modo il protrarsi delle operazioni di liquidazione avrebbe causato danno e che tale prova non fosse stata fornita;

  precisato che la mera irregolare o incompleta tenuta della contabilita’ sociale, pur potendo essere espressione di responsabilita’, non necessariamente comporta, di per se’, la verificazione di un danno risarcibile, spettando al Fallimento allegare e provare che tale inadempimento ha cagionato pregiudizio patrimoniale alla società o ai creditori e che nemmeno tale prova fosse stata fornita;

HA RITENUTO

  che le domande del Fallimento attore andassero rigettate.

(a cura di Alberto Crivellaro)

 

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Inserito il 28.11.2017