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REVOCA ORDINARIA DELLA VENDITA DI QUOTE DI S.R.L.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa M. Farini (Pres. Rel.); dott. L. Boccuni; dott. L. Guzzo
sent., 21.10.2016, n. 2868/2016

NEL CASO IN CUI

  amministratori colpiti (i) da azione di responsabilita’ che nei luoghi in cui operava la societa’ fallita era di pubblico dominio e (ii) da numerosi provvedimenti cautelari, trasferiscano le quote di una s.r.l. a un sodale con cui avevano stretti rapporti di affari al punto che questi deteneva somme di denaro relative a fondi neri accumulati dagli amministratori

IL GIUDICE 

  considerato che

- il credito risarcitorio del fallimento sussisteva gia’ al momento della compravendita poiche’ la nozione di credito tutelato dalla revocatoria ex art. 2901 è ampia, e comprende pure crediti litigiosi o semplici ragioni o aspettative di crediti, condizionati o futuri o eventuali;

- all’epoca dell’acquisto il compratore del bene non poteva non conoscere il dissesto dei soggetti cedenti, convenuti dal fallimento in responsabilita’, e quindi il pregiudizio che l’atto arrecava ai loro creditori;

- era comunque irrilevante che l’acquirente fosse dedito a viaggi di affari, poiche’ la circostanza non implicava quel soggiorno continuativo che sarebbe stato idoneo ad impedire la conoscenza del dissesto 

HA RITENUTO 

  di accogliere la domanda del curatore.

                                                                                                  (a cura di Marsilio Ferrata)

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Inserito il 05.01.2018