INVALIDITA’ DEL CONTRATTO CONCLUSO DA PROCURATORE SPECIALE NON AMMINISTRATORE OLTRE I POTERI CONFERITI DALLA PROCURA; FALSUS PROCURATOR E BUONA FEDE DEL CONTRAENTE
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresadott. L. Guzzo (Pres. Rel.); dott. A.M. Marra; dott. L. Boccuni
sent., 2.1.2017, n. 8/2017
NEL CASO IN CUI
sia stata proposta domanda di pagamento di una penale contrattualmente prevista per inadempimento di un contratto sottoscritto da un procuratore speciale privo dei poteri necessari, e, in via subordinata, domanda di condanna della societa' ex art. 2049 cc,
IL GIUDICE
rilevato che:
- nelle ipotesi di materie rientranti nella competenza inderogabile del Tribunale delle Imprese, la clausola contrattuale che indicava un foro esclusivo (nella specie Rovigo) può valere solo ad individuare il distretto per individuare il tribunale delle imprese competente (nella specie Venezia);
- la procura era espressamente citata nel contratto e che la parte contraente ne conosceva il contenuto ed i limiti, e che gli ulteriori elementi dedotti al fine di dimostrare che la parte falsamente rappresentata aveva ingenerato nell’attore la ragionevole convinzione sulla validita' del contratto erano insussistenti;
- quanto alla responsabilita’ ex art. 2049 cc, l’art. 1398 cc prevede che, in caso di falsus procurator, il terzo puo' ottenere il risarcimento solo se ha confidato senza sua colpa nella validita’ del contratto, circostanza che nel caso non poteva considerarsi sussistente,
HA RITENUTO
di rigettare tutte le domande condannando l’attore alla rifusione delle spese di lite.
(a cura di Marco Toso)
Inserito il 10.01.2018
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