PATTO PARASOCIALE E TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresadott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A.M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 07.03.2017, n. 529/2017
NEL CASO IN CUI
il socio, in seguito alla stipula del patto parasociale, abbia ceduto la propria partecipazione a un terzo, il quale agisca in giudizio nei confronti degli altri paciscenti lamentando l’inadempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’accordo, e i convenuti eccepiscano il difetto di legittimazione attiva del cessionario
IL GIUDICE
rilevata la estraneita’ del cessionario rispetto al patto parasociale sottoscritto dal cedente anteriormente alla cessione della quota sociale;
rilevato che la cessione della partecipazione non determina l’automatico trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi nascenti dal patto parasociale sottoscritto dal cedente, in mancanza di un espresso accordo sul punto;
rilevato che, nel caso concreto, il lamentato inadempimento si era comunque verificato in epoca antecedente alla cessione della quota sociale;
rilevato, quindi, il difetto di legittimazione attiva del cessionario;
HA RITENUTO
di accogliere l’eccezione preliminare sollevata dai convenuti.
(a cura di Alessia De Pra)
Massime ulteriori:
NULLITA' DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTOPATTO PARASOCIALE: OGGETTO E ADEMPIMENTO
LA PRESCRIZIONE EX ART. 2949 CC NON SI APPLICA AI PATTI PARASOCIALI
PATTO PARASOCIALE E TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI
Inserito il 23.02.2018
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