PATTO PARASOCIALE: OGGETTO E ADEMPIMENTO
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresadott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. A.M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 07.03.2017, n. 529/2017
NEL CASO IN CUI
il socio, in seguito alla stipula del patto parasociale, abbia ceduto la propria partecipazione a un terzo, il quale agisca in giudizio nei confronti degli altri paciscenti lamentando l’inadempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’accordo
IL GIUDICE
rilevato che l’obbligazione in quanto tale vincola il debitore a eseguire una prestazione determinata, concreta, e suscettibile di valutazione economica, a favore del creditore;
rilevato che il patto parasociale sottoscritto dalle parti non ha ad oggetto prestazioni concrete, ne’ determinate, ma mere aspettative;
rilevato, quindi, che tale patto non ha contenuto obbligatorio e precettivo, con conseguente insussistenza dell’inadempimento lamentato da parte attrice;
HA RITENUTO
di rigettare le domande attoree in quanto infondate, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
(a cura di Alessia De Pra)
Massime ulteriori:
NULLITA' DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTOPATTO PARASOCIALE: OGGETTO E ADEMPIMENTO
LA PRESCRIZIONE EX ART. 2949 CC NON SI APPLICA AI PATTI PARASOCIALI
PATTO PARASOCIALE E TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI
Inserito il 23.02.2018
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