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SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI QUOTE DI SRL PENDENTE LITE TESTAMENTARIA AVANTI ALTRO TRIBUNALE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa M. Balletti (Rel.); dott.ssa A.M. Marra
22.09.2016 RG n. 8105/2016

NEL CASO IN CUI

  in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale delle Imprese di declaratoria di incompetenza il reclamante, socio di srl insista per il sequestro giudiziario, con nomina di custode, delle quote sociali, nelle quali era succeduto, insieme alla sorella, in virtu’ di testamenti della cui autenticita’ si controverteva in altro giudizio pendente avanti diverso Tribunale  

IL GIUDICE

  rilevato che l’art. 2, co. 2, lett b) D.L. 24.02.2012 n.1, convertito con L. 24.03.2012 n. 27 prevede che le Sezioni Specializzate in materia di impresa siano competenti relativamente alle societa’ di cui al Libro V, Titolo V, capi V e VI del codice civile ovvero alle societa’ da queste controllate o che le controllano, per le cause “relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”;

  rilevato altresi’ che l’art. 22 primo comma n.1, cod. proc. civ. devolve al giudice del luogo in cui si e’ aperta la successione le cause tra coeredi;

  ritenuto al riguardo che per cause tra coeredi “debbono intendersi non soltanto la controversie che riguardano diritti caduti in successione, ma ogni causa avente un oggetto attinente alla qualita’ di erede, per la quale la legittimazione attiva e passiva delle parti discenda necessariamente da tale condizione” (vedi per tutte Cass. Civ. Sez.2, Ordinanza n.18334 del 23.08.2006 sez. 6-3, Ordinanza n.22306 del 26.10.20119);

  rilevato che nello specifico la questione relativa alla titolarita’ delle quote sociali di cui viene richiesto il sequestro giudiziario dipende dall’accertamento della autenticita’ o meno del testamento olografo rinvenuto, il cui giudizio risulta gia’ pendente davanti diverso Tribunale;

  rilevato, dunque, che nella sostanza il giudizio di merito che deve seguire il procedimento cautelare concerne proprio l’accertamento della qualita’ di erede da parte del ricorrente/reclamante, mentre l’attribuzione delle quote sociali che presuppone tale accertamento ne rappresenta una conseguenza dovuta alla mera circostanza che l’asse ereditario e’ costituito da quote sociali;

  rilevato infine che, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza anche di legittimita’, il legislatore ha individuato il luogo di apertura della successione quale foro competente per il giudizio avente ad oggetto la qualita’ di erede;

HA RITENUTO

  di confermare il provvedimento reclamato, con conseguente condanna alla rifusione delle spese legali a favore delle parti reclamate.

(a cura di Francesca Gambato Caberlotto)

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Inserito il 14.03.2018