OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E OBBLIGHI DI VIGILANZA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A. M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 16.5.2016, n. 1218/2016
NEL CASO IN CUI
il curatore abbia agito per il risarcimento del danno contro i sindaci della spa fallita, lamentando che: a) essi non avevano vigilato sulle operazioni con parti correlate, cioe’ con societa’, clienti e fornitrici, riconducibili a soci e amministratori della fallita ed in totale dipendenza economica dalla stessa; b) i sindaci si erano limitati a verifiche formali, pur in assenza di un sistema di controllo interno sulle operazioni con parti correlate; c) i sindaci avevano ignorato indici di frode e di irregolarita’ contabile,
IL GIUDICE
rilevato che
- in base ai principi di revisione contabile sono correlate societa’ su cui la medesima persona esercita controllo e funzione dirigenziale con responsabilita’ strategiche nonche’ societa’ che per particolari rapporti contrattuali, siano l’una sotto influenza dominante dell’altra;
- i sindaci, se investiti anche della funzione di revisori contabili, sono tenuti a sollecitare quando necessari, l’introduzione di controlli interni volti a identificare parti correlate e comunque debbono indagare attentamente le operazioni con parti correlate, utilizzando tutti i penetranti strumenti a loro disposizione;
- essi non possono invece confidare in elementi meramente formali e/o esterni alla societa’, specie in presenza di indici di frode previsti dai protocolli di revisione,
HA RITENUTO
di accogliere la domanda risarcitoria.
(a cura di Julien Mileschi)

Massime ulteriori:
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E OBBLIGHI DI VIGILANZALA RETICENZA NEL QUESTIONARIO PRE-ASSUNTIVO LEGITTIMA L’ASSICURAZIONE A RIFIUTARE L’INDENNIZZO.
OMESSA VIGILANZA E ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSA
OMISSIONI CHE SONO FATTI DI RESPONSABILITA’ NELLA REVISIONE
SINDACI E REVISORI NON SONO TENUTI A CONTROLLARE LE RIMANENZE DI MAGAZZINO DI SCARSA RILEVANZA
Inserito il 22.03.2018
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