RIASSUNZIONE DEPOSITATA IN CARTACEO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni (Rel.); dott.ssa L. Torresan
sent., 1.12.2017, n. 2544/2017
NEL CASO IN CUI
all’esito della dichiarazione di incompetenza per territorio, il processo sia riassunto con atto depositato in forma cartacea
IL GIUDICE
rilevato che
- l’atto di riassunzione e' endoprocessuale e non introduttivo;
- a norma dell’art. 16 bis del d.l. 18/10/2012 n. 179 gli atti endoprocessuali devono depositarsi con modalita' telematiche, ma manca la sanzione di nullità del deposito eseguito in altro modo;
- in concreto, il deposito ha raggiunto lo scopo processuale di incardinare la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice dichiarato competente;
HA RITENUTO
che il deposito in forma cartacea degli atti per i quali vige l’obbligo del deposito telematico e' una imperfezione non idonea ad impedire al deposito di produrre i suoi effetti, atteso che, in mancanza di una sanzione espressa di nullita', la questione deve essere risolta secondo il principio cardine di strumentalita' delle forme (artt. 121 e 156 cpc). Conseguentemente, detto vizio non nuoce all’ammissibilita’ dell’atto, se questo ha raggiunto il suo concreto scopo processuale.
(a cura di Riccardo Barolo)
Inserito il 12.06.2018
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