AZIONI EX ART. 2394 CC EX ART. 2395 CC: PROVA DELLA PERDITA DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEL DANNO DIRETTO
dott.ssa M. Farini (Pres. Rel.); dott.ssa L. Guzzo; dott. L. Boccuni
sent., 21.04.2016, n. 1015/2016
NEL CASO IN CUI
sia esercitata azione di responsabilita’ ex art. 2394, 2395 (e 2407) cc nei confronti degli amministratori (e dei sindaci) di una societa’, poi ammessa alla procedura di concordato preventivo, imputando loro, da un lato, l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale attraverso il compimento di atti di nuova gestione in violazione dell’art. 2486 cc e attraverso la mancata svalutazione di taluni crediti, dall’altro di aver esposto in bilancio dati non veritieri che avrebbero direttamente danneggiato le parti attrici
IL GIUDICE
rilevato che della transazione intervenuta nelle more del giudizio con alcuni dei convenuti non possono profittare, nonostante la loro dichiarazione ex art. 1304 cc, i convenuti estranei alla stessa, non riguardando tale transazione l’intero debito;
rilevato che le responsabilita’ ex artt. 2394 e 2395 cc, aventi natura extracontrattuale, presuppongono rispettivamente la prova della perdita del patrimonio sociale in quanto causalmente connessa all’inadempimento da parte degli amministratori alle regole di buona gestione e la prova del danno diretto patito in conseguenza di atti di mala gestio;
rilevato che nel caso in esame, all’esito delle risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio, vi e' prova che la cattiva gestione deli amministratori ha portato all’insufficienza del patrimonio sociale al pagamento dei debiti, con conseguente loro responsabilita' ex art. 2394 cc;
HA RITENUTO
di dichiarare la responsabilita' ex art. 2394 cc dei convenuti (rimasti estranei alla transazione), con conseguente condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno del residuo importo di loro spettanza e con condanna alle spese di lite.
(a cura di avv. Sabrina Fattore)
Inserito il 12.06.2018
|