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AZIONE DI RESPONSABILITA’ PROMOSSA EX ART. 2476, COMMA 3 CC DAL SOCIO CON RICHIESTA DI CONDANNA GENERICA EX ART. 278 CPC

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel.); dott.ssa L. Torresan; dott. L. Boccuni
sent., 01.12.2017, n. 2534/2017

NEL CASO IN CUI

  il socio di srl, avente ad oggetto la costruzione di fabbricati e la successiva vendita delle unita’ immobiliari realizzate, proponga azione sociale di responsabilita’ nei confronti del presidente del CdA, chiedendone la condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in ragione di atti di mala gestio riguardanti, oltre ad una serie di irregolarita’ formali in ordine alle convocazioni dell’assemblea e alla redazione dei relativi verbali: a) il ritardo nell’esecuzione di preliminari che aveva comportato una riduzione del prezzo della vendita dovuta al ribasso del valore degli appartamenti in conseguenza della sopravvenuta crisi del mercato immobiliare;  b) la vendita di un immobile ad un prezzo non congruo; c) la realizzazione di alcuni lavori extracapitolato senza percepirne i corrispettivi e la realizzazione di alcuni appartamenti con difformita’ edilizie che ne avevano impedito la vendita;   

IL GIUDICE

  rilevato che la sentenza di condanna generica postula in ogni caso, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l’adozione, quantomeno l’accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilita’, potenzialmente produttivo di danni;

  rilevato che, quanto alle asserite irregolarita’ formali, l’attore non ha prospettato neppure genericamente un probabile danno alla societa’, di talche’ nessuna condanna puo’ essere sul punto pronunciata;

  rilevato che, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, le scelte gestionali compiute dagli amministratori sono in se stesse insindacabili quanto ad opportunita’ e convenienza (cd Business Judgement Rule) con il limite della ragionevolezza delle stesse e cioe’ che non si tratti di operazioni che si rivelino manifestamente avventate ed imprudenti, con valutazione da compiersi ex ante secondo i parametri della diligenza (Cass. n. 3409/2013, Cass. n. 1783/2015, Cass. n.15470/2017), da rapportarsi agli amministratori di srl al disposto dell’art. 1176, comma 2, cc;

  rilevato, dunque, che quanto alla domanda sub a), relativa al danno conseguente alla asserita cattiva gestione per non avere il presidente - a cio’ appositamente delegato dal CdA - tempestivamente collocato sul mercato gli immobili ed aver cosi’ subito le perdite conseguenti alla sopravvenuta crisi del mercato, appare, sulla base delle allegazioni dell’attore su cui grava l’onere della prova dell’inadempienza, una scelta gestionale di opportunita’ e convenienza nel cedere gli immobili in un momento piuttosto che un altro e, dunque, insindacabile in quanto non riconducibile ex ante a negligenza;

  rilevato che, quanto alla domanda sub b), di asserita cattiva gestione per aver il presidente ceduto un immobile a prezzo non congruo, la CTU espletata in giudizio ha determinato invece la congruita’ del prezzo;

  rilevato che, quanto alla domanda sub c), per aver il presidente fatto eseguire lavori extracapitolato senza poi averne richiesto il relativo maggior corrispettivo sulle vendite, nonche’ per aver eseguito lavori in difformita’ dalle concessioni edilizie impedendo la vendita di alcuni immobili, l’attore non ha sufficientemente adempiuto al proprio onere di allegazione non consentendo al Tribunale un giudizio di probabilita’ sulla correlata produzione di danno imputabile al comportamento inadempiente del convenuto; ne’ ha allegato alcunche’ in ordine alle asserite difformita’ che avrebbero impedito i rogiti di vendita degli immobili;

HA RITENUTO

  di rigettare la domanda attorea con conseguente condanna alla rifusione delle spese legali a favore del convenuto e della societa’ litisconsorte necessaria.

                                             (a cura di Francesca Gambato Caberlotto)

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Inserito il 19.06.2018