INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO EX ART. 700 CPC PER MANCANZA DI RESIDUALITA’ NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DI DELIBERA DI CESSIONE DI UNICA AZIENDA
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresadott. M. Balletti
22.5.2017 R.G. 13314-2/2016
NEL CASO IN CUI
un socio abbia impugnato una delibera di autorizzazione alla cessione dell’unica azienda sociale assumendone l’illegittimita’ e la sua idoneita’ provocargli un danno consistente nell’impossibilita’ di ottenere la restituzione dei finanziamenti soci precedentemente eseguiti e chieda, ai sensi dell’art. 700 cpc, l’emissione di ogni provvedimento necessario a inibire l’attivita' di liquidazione sociale conseguente alla cessione dell’unica azienda
IL GIUDICE
rilevato che vi e' un mezzo cautelare tipico ex art. 2378 comma 3 cc per la sospensione dell’esecutivita' della delibera e che comunque manca la strumentalita’ dei provvedimenti richiesti di sospensione dell’attivita’ di liquidazione della societa’ rispetto all’azione di merito di annullamento della delibera di autorizzazione alla cessione dell’unica azienda sociale
HA RITENUTO
di dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 cpc.
(a cura di Marco Toso)
Massime ulteriori:
INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO EX ART. 700 CPC PER MANCANZA DI RESIDUALITA’ NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DI DELIBERA DI CESSIONE DI UNICA AZIENDA
Inserito il 01.07.2018
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