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RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE, DEL LIQUIDATORE E DEL SOCIO DI SRL

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres. e Rel.); dott. L. Boccuni; dott. L. Torresan
sent., 12.12.2017, n. 2616/2017

 

NEL CASO IN CUI

  una srl agisca in responsabilita’ nei confronti di un amministratore, liquidatore e socio di altra srl ormai cancellata dal Registro Imprese allegando che questi (i) nelle vesti di amministratore aveva omesso di stanziare un fondo rischi che tenesse conto di un credito dell’attrice; (ii) nelle vesti di liquidatore aveva ripartito l’attivo e pagato i debiti in violazione della par conditio creditorum; (iii) nelle vesti di socio aveva deciso l’approvazione di bilanci che, in frode alle ragioni attoree, non stanziavano in bilancio fondi a favore della attrice; (iv) nelle vesti di socio successore a titolo universale avrebbe dovuto rispondere del debito della srl estinta nei limiti della responsabilita’ limitata

IL GIUDICE

rilevato che

- l’azione prevista dall’art. 2394 cc si estende per analogia alla srl;

- l’azione del creditore sociale nei confronti dell’amministratore e del liquidatore ha natura extracontrattuale;

- per ritenere fondata la domanda risarcitoria del creditore deve risultare provata la condotta antigiuridica dell’amministratore o del liquidatore e il nesso causale tra condotta e danno;

- indipendentemente dalla appostazione del preteso fondo rischi il bilancio presentava patrimonio netto negativo e dunque l’amministratore aveva correttamente inferito l’esistenza di una causa di scioglimento;

- l’omessa appostazione del fondo rischi non aveva ritardato l’emersione della causa di scioglimento e neppure risultava esservi stata da parte dell’amministratore prosecuzione dell’attivita’ caratteristica, anziche’ liquidatoria;

- la srl in liquidazione non disponeva di sufficiente capienza per soddisfare anche i crediti di natura chirografaria, come l’eventuale credito attoreo;

- parte attrice non aveva provato e nemmeno offerto di provare che il liquidatore non aveva rispettato il principio della preferenzialita’ nella liquidazione provvedendo a pagare anche altri creditori chirografari in danno dell’attrice;

- risultavano pagamenti solo a favore di creditori privilegiati e la cancellazione della s.r.l. era avvenuta senza rimborsi ai soci;

- era da escludere responsabilita’ dei soci per aver autorizzato bilanci in cui non era stato appostato il noto fondo rischi;

- la condanna ex art. 2041 cc e’ sussidiaria e dunque esperibile solo nel caso, diverso da quello in esame, in cui non vi siano specifiche azioni a tutela del depauperato

HA RITENUTO

di rigettare tutte le domande attoree.

                                                                                                   (a cura di Mattia Carlotto)

 

 

 

 

 

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Inserito il 06.07.2018