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INVALIDITA' DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER DIFETTO DI VERIDICITA' E CORRETTEZZA

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel.), dott. L. Boccuni, dott.ssa L. Torresan
sent., 18.10.2017, n.2254/2017

NEL CASO IN CUI

  il socio di una srl, successivamente alla cessione a terzi di parte della sua partecipazione sociale, impugni la delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di cui all’art. 2423, comma 2, cc, in ragione della mancata appostazione del suo credito per dividendi deliberati nel precedente esercizio e comunque anteriormente all’intervenuta cessione

IL GIUDICE

  rilevato preliminarmente che eventuali vizi della delibera di approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente, sollevati dalla convenuta srl, sono insindacabili nel presente giudizio, trattandosi nel caso di ipotesi di annullabilita’ di detta delibera, non costituente oggetto di tempestiva impugnazione;

  rilevato che il diritto alla partecipazione e alla distribuzione degli utili maturati in esercizi pregressi e’ insensibile all’atto di cessione della partecipazione sociale successivo al maturare di detto diritto;

  rilevato che nel caso in esame non è intervenuta alcuna rinuncia, ne’ espressa ne’ tacita, da parte dell’avente diritto a tale distribuzione;

  rilevato che, di conseguenza, il bilancio portato in assemblea, in ragione di errate e /o non veritiere appostazioni, e’ stato redatto in violazione dei principi di cui all’art. 2423, comma 2, cc;

HA RITENUTO

  di dichiarare nulla l’impugnata delibera di approvazione del bilancio.

                                                                                                             (a cura di Sabrina Fattore) 

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Inserito il 06.07.2018