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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA BANCA DISPONE DI POTERI GESTORI PIENI, POTENDO, DUNQUE, ESCLUDERE SOCI, ANCHE SE PROROGATO EX ART. 70 TUB.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni (Rel.); dott.ssa C. Campagner
sent., 01.12.2017, n. 2543/2017

NEL CASO IN CUI

  il socio di una banca di credito cooperativo, gia' posta in amministrazione straordinaria ai sensi dell’abrogato art. 70 TUB, impugni la delibera del commissario con cui la società lo escludeva dalla compagine societaria per non avere provveduto a rimborsare alla banca l’importo dalla stessa pagato, quale condebitrice in solido, per la sanzione amministrativa irrogata al socio dalla Banca d’Italia ex art. 145 TUB, deducendo, quali motivi di impugnazione: 1) l’invalidita' della delibera di esclusione per mancanza dei necessari poteri in capo al commissario nel periodo di proroga tecnica ex art. 70, comma 6, cpc; 2) la carenza dei presupposti previsti nello statuto per provvedere all’esclusione del socio;

 IL GIUDICE

  rilevato che l’abrogato art. 70 comma 6 TUB, applicabile ratione temporis, nel prevedere che la proroga potesse essere concessa dalla Banca d’Italia “per gli adempimenti connessi alla chiusura” non ne individuava con cio' lo scopo, con conseguente limitazione dei poteri del commissario, bensì il presupposto; che, a norma degli artt. 72 e 73 TUB, le funzioni del commissario cessano solo con il passaggio di consegne agli organi subentranti; che, conseguentemente, anche nel periodo di proroga il commissario godeva di pieni poteri gestori, potendo anche deliberare l’esclusione del socio;

  rilevato che nel caso di specie risultavano integrati i presupposti richiesti dallo statuto per l’esclusione del socio, rientrando nella previsione di gravi inadempienze che abbiano “costretto la societa' ad assumere provvedimenti per l’adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa” l’ipotesi di inadempimento all’obbligazione sorta in capo al socio nei confronti della Banca in conseguenza del regresso dalla stessa esercitato ex art. 145 TUB a seguito del pagamento delle sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi,

 HA RITENUTO

  di rigettare le domande attoree.

 (a cura di Patrizia Giannetta)

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Inserito il 30.08.2018