SIMULAZIONE PER INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA E CESSIONE DI QUOTE
TRIBUNALE DI VENEZIA – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni (Rel.); dott.ssa C. Campagner
sent., 28.12.2017, n. 2682/2017
NEL CASO IN CUI
il creditore agisca chiedendo l’accertamento della simulazione della proprieta’ di una partecipazione in capo ad una societa' controllata da altra, il cui capitale appartenga al debitore, affermando che questi e' il vero proprietario e chiedendo, altresi', l’accertamento della simulazione della alienazione, per prezzo vile, della partecipazione medesima ad una diversa societa' partecipata dalla moglie del debitore
IL GIUDICE
considerato che per dimostrare la simulazione dell’intestazione in capo al cedente non e' sufficiente provare il carattere simulato del trasferimento da quello ad un terzo;
considerato che per dimostrare la simulazione del trasferimento tra due soggetti, quale dissimulante il trasferimento ad un terzo, occorre dimostrare l’accordo in tal senso;
considerata l’insufficienza a tal fine della prova per interrogatorio diretta ad ottenere la confessione dell’intestatario reale, dove invece la prova dell’accordo simulatorio avrebbe richiesto l’accertamento dell’adesione a detto accordo della parte non interposta;
HA RITENUTO
di rigettare le domande attoree.
(a cura di Alberto Crivellaro)
Inserito il 18.09.2018
|