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RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI CONTRASTANTE CON LA POSTERGAZIONE PER RIMBORSO FINANZIAMENTI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni (Pres. e Rel.); dott. C. Campagner; dott. L. Torresan
sent., 18.4.2018, n. 877/2018

NEL CASO IN CUI

  soci di srl agiscano in responsabilita’ nei confronti degli amministratori allegando che il rimborso dei finanziamenti dei soci era illegittimo perche’ avvenuto in violazione del principio di postergazione

IL GIUDICE

  rilevato che

  - gli attori hanno dato prova del rimborso dei finanziamenti erogati alla societa’;

  - la societa’, sia al momento dei finanziamenti sia nel periodo che ha interessato i rimborsi, si trovava in palese stato di illiquidita’ dovuto allo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto;

  -  il capitale sociale era quasi azzerato e la societa’ era sottocapitalizzata;

  - in una situazione di illiquidita’ che impedisce alla societa’ di provvedere autonomamente alle proprie esposizioni anche l’anticipazione del pagamento di un debito societario e’ una forma di finanziamento;

  - la somma percepita da un socio non puo’ essere giustificata come rimborso di pagamenti per debiti;

  -  sussistevano le condizioni della postergazione

HA RITENUTO

  di condannare gli amministratori al risarcimento del danno e alle spese di lite in favore della societa’, nonche' a manlevare la societa’ dalle spese di lite a favore degli attori.

                                                                                                   (a cura di Mattia Carlotto)

 

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Inserito il 08.10.2018