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RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI PER PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA DOPO LA PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni
sent., 02.11.2017 n. 2337/2017

NEL CASO IN CUI

  il curatore di una srl fallita chieda

  • l’accertamento della responsabilita’ degli ex amministratori della societa’ in bonis per non aver adottato alcuna iniziativa doverosa prevista 2482 ter cc in condizione di azzeramento del capitale sociale a causa delle rilevanti perdite e per avere, anzi, proseguito l’attivita’ caratteristica di rischio,

  • la condanna degli amministratori stessi a risarcire il danno patito dalla societa' e dai creditori sociali, da liquidarsi secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali

IL GIUDICE

rilevato che dalla data di perdita del capitale sociale e’ vietato agli amministratori, che non abbiano provveduto a mettere in liquidazione la societa’ ovvero non abbiano provveduto a proporre all’assemblea dei soci la ricapitalizzazione o la trasformazione, di proseguire in continuita’ aziendale la normale attivita’ di rischio di impresa, essendo tenuto l’organo gestorio al compimento di atti meramente conservativi del patrimonio sociale;

rilevato altresi' che, nel caso in cui l’attivita’ dell’impresa illegittimamente protratta si caratterizzi, non per l’esistenza di nuove operazioni singolarmente individuabili, ma per una serie di innumerevoli attivita' di produzione e commercializzazione polverizzate, non puo' pretendersi che il fallimento sia tenuto a individuare i singoli atti pregiudizievoli, ma deve ritenersi ammissibile il metodo sintetico di prova del danno in termini equitativi, quale differenza tra i netti patrimoniali;

rilevata, infine, la necessità di epurare dalla differenza dei patrimoni netti tutti i costi che comunque avrebbero dovuto essere sostenuti dalla societa' ove fosse stata posta tempestivamente in liquidazione, al fine di non imputare agli amministratori pregiudizi patrimoniali che eziologicamente non siano loro imputabili;

HA RITENUTO

di condannare gli ex amministratori al risarcimento dei danni in favore del fallimento, liquidandoli in misura corrispondente alla differenza tra il patrimonio netto risultante alla data di perdita del capitale sociale, risultante riclassificando il bilancio secondo criteri di liquidazione, e il patrimonio netto risultante dalla situazione contabile alla data del fallimento.

                                                                                     (a cura di Luca Vedovato)

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Inserito il 07.11.2018