IL PROMITTENTE ALIENANTE NON PUO’ RIFIUTARE LA STIPULA DEL DEFINITIVO INVOCANDO INSOLUTI RELATIVI AD ALTRI RAPPORTI INTER PARTES
dott. L. Boccuni (Pres.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan (Est.)
sent., 17.4.2018, n. 845/2018
NEL CASO IN CUI
- l’attore chieda la risoluzione di un contratto preliminare di vendita di quote di srl perche' il convenuto, promittente alienante, non ha provveduto al trasferimento promesso, alienando invece ad altri;
- il convenuto si difenda allegando di non aver adempiuto al preliminare perche' gia' creditore insoddisfatto di varie somme di denaro nei confronti dell’attore;
IL GIUDICE
- rilevato che il convenuto non ha eseguito quanto promesso e ha invece alienato a terzi;
- rilevato altresì che il convenuto fa valere, quale eccezione d’inadempimento, il mancato pagamento di crediti riconducibili ad altri rapporti, distinti da quelli dedotti in causa e basati su titoli diversi
HA RITENUTO
fondata la domanda e ha dichiarato la risoluzione del preliminare per inadempimento del convenuto, essendo senza pregio l’eccezione svolta da quest’ultimo.
(a cura di Riccardo Barolo)
Massime ulteriori:
L’ASSEGNO BANCARIO CONSEGNATO A GARANZIA DI UN CREDITO E’ PROMESSA DI PAGAMENTOIL TERMINE PER LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO NON E’ LIBERO
IL DANNO RISARCIBILE IN CASO DI MANCATA CESSIONE DI QUOTE DI SRL
QUANDO E NELL’INTERESSE DI CHI E’ ESSENZIALE IL TERMINE PER LA STIPULA DEL DEFINITIVO
Inserito il 14.11.2018
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