IL TERMINE PER LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO NON E’ LIBERO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott. L. Boccuni (Pres.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan (Est.)
sent., 17.4.2018, n. 845/2018
NEL CASO IN CUI
nel processo ordinario di cognizione il convenuto svolga domanda riconvenzionale con comparsa depositata il ventesimo giorno anteriore all’udienza di prima comparizione delle parti;
IL GIUDICE
rilevato che
- il termine di costituzione del convenuto non deve intendersi come libero, in assenza di una specifica disposizione normativa;
- tra il giorno del deposito della comparsa e il giorno dell’udienza sono intercorsi i venti giorni previsti dalla legge per la tempestivita' della costituzione;
HA RITENUTO
la domanda riconvenzionale tempestiva e, conseguentemente, ammissibile.
(a cura di Riccardo Barolo)
Massime ulteriori:
L’ASSEGNO BANCARIO CONSEGNATO A GARANZIA DI UN CREDITO E’ PROMESSA DI PAGAMENTOIL TERMINE PER LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO NON E’ LIBERO
IL DANNO RISARCIBILE IN CASO DI MANCATA CESSIONE DI QUOTE DI SRL
QUANDO E NELL’INTERESSE DI CHI E’ ESSENZIALE IL TERMINE PER LA STIPULA DEL DEFINITIVO
Inserito il 14.11.2018
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