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L’ASSEGNO BANCARIO CONSEGNATO A GARANZIA DI UN CREDITO E’ PROMESSA DI PAGAMENTO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni (Pres.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan (Est.)
sent., 17.4.2018, n. 845/2018

NEL CASO IN CUI

  si chieda la condanna della controparte alla restituzione di una somma mutuata, producendo in giudizio due assegni bancari ricevuti a garanzia del credito restitutorio;

IL GIUDICE

  rilevato che

  - gli assegni costituiscono promessa di pagamento e pertanto esonerano il creditore dal provare il rapporto fondamentale, salva tuttavia la prova contraria;

  - la controparte offriva detta prova contraria versando agli atti copia del primo degli assegni, in calce al quale risultava l’imputazione a garanzia di un credito diverso da quello asserito dal convenuto;

  - la controparte non offriva prova contraria in relazione al secondo assegno;

HA RITENUTO

  fondata la domanda di restituzione nei limiti dell’importo indicato nel secondo assegno.

(a cura di Riccardo Barolo)






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Inserito il 14.11.2018