L’ASSEGNO BANCARIO CONSEGNATO A GARANZIA DI UN CREDITO E’ PROMESSA DI PAGAMENTO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott. L. Boccuni (Pres.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan (Est.)
sent., 17.4.2018, n. 845/2018
NEL CASO IN CUI
si chieda la condanna della controparte alla restituzione di una somma mutuata, producendo in giudizio due assegni bancari ricevuti a garanzia del credito restitutorio;
IL GIUDICE
rilevato che
- gli assegni costituiscono promessa di pagamento e pertanto esonerano il creditore dal provare il rapporto fondamentale, salva tuttavia la prova contraria;
- la controparte offriva detta prova contraria versando agli atti copia del primo degli assegni, in calce al quale risultava l’imputazione a garanzia di un credito diverso da quello asserito dal convenuto;
- la controparte non offriva prova contraria in relazione al secondo assegno;
HA RITENUTO
fondata la domanda di restituzione nei limiti dell’importo indicato nel secondo assegno.
(a cura di Riccardo Barolo)
Massime ulteriori:
L’ASSEGNO BANCARIO CONSEGNATO A GARANZIA DI UN CREDITO E’ PROMESSA DI PAGAMENTOIL TERMINE PER LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO NON E’ LIBERO
IL DANNO RISARCIBILE IN CASO DI MANCATA CESSIONE DI QUOTE DI SRL
QUANDO E NELL’INTERESSE DI CHI E’ ESSENZIALE IL TERMINE PER LA STIPULA DEL DEFINITIVO
Inserito il 14.11.2018
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