AZIONE DI RESPONSABILITA' EX ART. 146 L. FALL. CON DOMANDE DI SIMULAZIONE ASSOLUTA E DI REVOCATORIA - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L.Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni; dott.ssa L. Torresan (Rel.)
sent., 07/05/2018, n. 956/2018
NEL CASO IN CUI
sia stata promossa azione di responsabilita’ ex art. 146 l. fall. nei confronti dell’amministratore unico di una srl per distrazione di somme dal patrimonio sociale, con contestuale proposizione nei confronti di quest’ultimo (e della moglie) delle azioni di simulazione assoluta e, in subordine, di revocatoria dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale
IL GIUDICE
ritenuta preliminarmente la competenza della Sezione specializzata in Materia di Impresa anche per le cause connesse alle materie per le quali tale competenza e’ prevista (e, quindi, nel caso di specie, anche per le azioni di simulazione e di revocatoria);
ritenuto che il vizio di nullita’ dell’atto introduttivo per difetto di notifica, eccepito dall’amministratore convenuto, non impedisce la rinnovazione dell’atto viziato, con conseguente rimessione in termini del destinatario;
ritenuta la tardivita’ dell’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilita’, sollevata dal convenuto oltre il termine di cui all’art. 167 cpc;
ritenuta nel merito sussistente la responsabilita' dell’amministratore, conseguentemente obbligato al risarcimento del danno arrecato;
ritenuta nel caso di specie l’infondatezza della domanda di simulazione per difetto di prova e, invece, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoria, sotto il profilo dell’eventus damni e del consilium fraudis
HA RITENUTO
di accogliere le domande del fallimento creditore.
(a cura di Sabrina Fattore)

Inserito il 12.12.2018
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