ESERCIZIO DEL RECESSO DA PARTE DEL SOCIO DI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA E SUA ESCLUSIONE
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni (Rel.); dott.ssa L. Torresan
sent., 20.04.2018, n. 890/2018
NEL CASO IN CUI
un socio di societa’ consortile a r.l. chieda al Giudice: a) l’accertamento della legittimita’ dell’esercizio del suo recesso ad nutum; b) la condanna della societa’ consortile alla liquidazione della relativa quota e la liberazione del medesimo da ogni obbligo di contribuzione consortile sorto successivamente all’esercizio del suo recesso; e la societa’ consortile a r.l., costituendosi in giudizio: a) eccepisca l’applicabilita’ non della disciplina prevista per i consorzi non societari, ma della disciplina generale delle societa’ a responsabilita’ limitata, conformemente alla forma societaria prescelta dal Consorzio ex art. 2615 ter cc nell’atto di costituzione; b) formuli, altresi’, nei confronti del socio, domanda riconvenzionale di pagamento dei contributi consortili, come previsto da statuto ex art. 2615 ter cc;
IL GIUDICE
rilevata l’assenza di ipotesi di recesso nello statuto della societa’ consortile;
rilevata altresi’ l’assenza di previsione di un diritto di recesso del socio di societa’ a responsabilita’ limitata ex art. 2473 cc, potendo in tal caso il diritto di recesso assumere rilevanza solo se previsto statutariamente;
affermata la prevalenza delle regole di struttura proprie del tipo societario cui le parti hanno fatto riferimento nell’atto costitutivo, rispetto alle regole mutualistiche consortili, cosi’ come statuito anche da Cass. n. 11813/2003;
rilevata l’assenza di contestazioni da parte del socio in ordine alla quantificazione del credito della societa’ consortile per contributi non pagati di cui alla domanda riconvenzionale;
HA RITENUTO
di rigettare le domande tutte del socio attore, condannandolo al pagamento dei contributi consortili.
(a cura di Francesca Gambato Caberlotto)
Inserito il 17.01.2019
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