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IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL SOCIO COMPROPRIETARIO DELLA QUOTA

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
sent., 07.05.2018, n. 967/2018
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni; dott.ssa C. Campagner (Rel.)

NEL CASO IN CUI

  il comproprietario della quota abbia impugnato la delibera di approvazione del bilancio, e i convenuti abbiano eccepito il suo difetto di legittimazione attiva ex art. 2468 cc

IL GIUDICE

  rilevato che, in caso di comproprieta’ della partecipazione, la nomina del rappresentante comune consente il regolare svolgimento dell’attivita’ sociale, evitando che questa sia paralizzata da eventuali contrasti interni ai comproprietari;

  rilevato dunque che per effetto di tale nomina, peraltro obbligatoria ai sensi dell’art. 2468, comma 5, cc, i diritti sociali spettanti a ciascun comproprietario sono esercitati esclusivamente dal rappresentante comune;

HA RITENUTO

  di accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti, rigettando le domande di parte attrice con condanna di questʼultima alla rifusione delle spese di lite.

                                                                                                            (a cura di Alessia De Pra)

 






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Inserito il 18.01.2019