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GIUSTA CAUSA DI REVOCA CAUTELARE DEL LIQUIDATORE DI S.R.L.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott. Chiara Campagner
ord., 4.10.2017, n. 2608/2017 R.G.

NEL CASO IN CUI

i soci di srl e la societa’ chiedano la revoca cautelare del liquidatore allegando la totale inerzia di quest’ultimo all’adempimento dei propri doveri e i rischi susseguenti a tale condotta mentre il liquidatore affermi che la societa’ non aveva patito danno a causa di sue incolpevoli omissioni

IL GIUDICE

rilevato che

- la domanda di revoca cautelare del liquidatore e’ ammissibile perche’ anticipatoria rispetto all’accertamento della giusta causa di revoca che potrebbe essere pronunziata nella causa di merito;

- il liquidatore era rimasto per anni inerte senza dar corso a operazioni liquidatorie;

- il liquidatore non aveva presentato i bilanci annuali e neppure il primo bilancio di liquidazione assoggettando cosi’ la societa’ al rischio di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e all’interruzione della liquidazione;

- a fronte della mancata consegna dei documenti sociali da parte degli amministratori il liquidatore ha il potere-dovere di ricorrere tempestivamente agli strumenti cautelari disponibili per ottenere tali documenti, ma anche sotto questo profilo egli era rimasto inerte 

HA RITENUTO

di revocare il liquidatore e condannarlo in quanto resistente alle spese             

                                                                                                   (a cura di Mattia Carlotto)

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Inserito il 28.01.2019