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ANCHE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE CAPIENTE PUO’ ESSERE FONDATO IL SEQUESTRO CONSERVATIVO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott. L. Boccuni
Ord. 16.11.2017 n.7550/2017 R.G.

NEL CASO IN CUI

  in sede di reclamo avverso l’autorizzazione al sequestro conservativo, il reclamante - socio finanziatore di una societa' poi fallita, tenuto alla restituzione dei rimborsi ottenuti (art. 2467 cc) - lamenti che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato il periculum in mora sotto il profilo oggettivo (la capacita' patrimoniale rispetto al debito restitutorio) e soggettivo (la mancanza di condotte sintomatiche della volonta' di sottrarre il patrimonio alla garanzia dei creditori).

IL GIUDICE

  considerato che, ai fini della concessione della misura conservativa, non rileva il solo elemento oggettivo costituito dalla capienza del patrimonio, poiche' il requisito del periculum in mora può essere desunto anche da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio;

  rilevato che il comportamento pregresso del socio nei confronti della societa', valutato in termini prognostici, lascia fondatamente temere che il suo patrimonio possa essere sottratto alla garanzia del credito (nella specie, il socio aveva acquistato immobili dalla societa' senza pagare parte del prezzo; il medesimo socio e la consorte avevano poi stipulato con la società un preliminare di vendita di uno degli immobili senza pagare alcunche’);

HA RITENUTO

  di rigettare il reclamo e, per l’effetto, confermare l’ordinanza concessiva del sequestro conservativo, accertando inoltre che sussistono i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.

(a cura di Riccardo Barolo)






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Inserito il 14.02.2019