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LA SOLIDARIETA' PASSIVA NON RILEVA AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO CONSERVATIVO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott. L. Boccuni
Ord. 16.11.2017 n. 7550/2017 R.G.

NEL CASO IN CUI

  in sede di reclamo avverso l’autorizzazione al sequestro conservativo, il reclamante contesti la sussistenza di alcun periculum in mora in ragione del carattere solidale del suo debito;

IL GIUDICE

  considerato che l’adempimento dell’obbligazione solidale e' garantito dal patrimonio di ciascun debitore ai sensi dell’art. 2740 cc, trattandosi di obbligazione comprensiva di tanti rapporti quanti sono i soggetti obbligati per l’intero; di conseguenza il creditore e' libero di agire nei confronti di ciascun condebitore senza dover considerare anche le condizioni patrimoniali degli altri, posto che la diversa soluzione si risolverebbe in uno svantaggio per il creditore di debitori solidali rispetto al creditore di un singolo debitore;

  rilevato che, nella specie, il particolare debitore solidale non dispone di un patrimonio facilmente aggredibile che possa reputarsi capiente;

HA RITENUTO

  di rigettare il reclamo e, per l’effetto, confermare l’ordinanza concessiva del sequestro conservativo, accertando inoltre che sussistono i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.

(a cura di Riccardo Barolo)






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Inserito il 14.02.2019