RIDUZIONE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott. L. Boccuni
Ord. 16.11.2017 n.7550/2017 R.G.
NEL CASO IN CUI
in sede di reclamo avverso l’autorizzazione al sequestro conservativo, il reclamante chieda la riduzione del sequestro a due immobili identificati;
IL GIUDICE
considerato che
- il provvedimento reso ai sensi dell’art. 671 cpc si sostanzia nell’autorizzazione a procedere a sequestro su tutti i beni mobili e immobili costituenti il patrimonio del debitore, sino a concorrenza di una determinata somma;
- l’oggetto del sequestro conservativo si specifica nella fase di esecuzione dello stesso;
- il debitore puo' avvalersi del rimedio generale di cui all’art. 496 cpc nel caso in cui l’esecuzione del sequestro ecceda i limiti, ottenendo così la riduzione;
rilevato che
- il resistente ha dimostrato di aver eseguito la misura cautelare su immobili in proprieta' esclusiva del debitore, senza attingere i cospicui beni immobili in comproprietà con la moglie;
- il reclamante non ha dimostrato il valore dei beni effettivamente vincolati, impedendo cosi' di valutare un eventuale eccesso nell’esecuzione della cautela;
HA RITENUTO
di respingere la richiesta di riduzione.
(a cura di Riccardo Barolo)
Massime ulteriori:
RIDUZIONE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVOLA SOLIDARIETA' PASSIVA NON RILEVA AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO CONSERVATIVO
ANCHE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE CAPIENTE PUO’ ESSERE FONDATO IL SEQUESTRO CONSERVATIVO
FINANZIAMENTI EROGATI DAI SOCI QUANDO LA SOCIETA' HA PERSO IL CAPITALE SOCIALE
Inserito il 14.02.2019
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