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RIDUZIONE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott. L. Boccuni
Ord. 16.11.2017 n.7550/2017 R.G.

NEL CASO IN CUI

  in sede di reclamo avverso l’autorizzazione al sequestro conservativo, il reclamante chieda la riduzione del sequestro a due immobili identificati;

IL GIUDICE

  considerato che

  - il provvedimento reso ai sensi dell’art. 671 cpc si sostanzia nell’autorizzazione a procedere a sequestro su tutti i beni mobili e immobili costituenti il patrimonio del debitore, sino a concorrenza di una determinata somma;

  - l’oggetto del sequestro conservativo si specifica nella fase di esecuzione dello stesso;

  - il debitore puo' avvalersi del rimedio generale di cui all’art. 496 cpc nel caso in cui l’esecuzione del sequestro ecceda i limiti, ottenendo così la riduzione;

  rilevato che

  - il resistente ha dimostrato di aver eseguito la misura cautelare su immobili in proprieta' esclusiva del debitore, senza attingere i cospicui beni immobili in comproprietà con la moglie;

  - il reclamante non ha dimostrato il valore dei beni effettivamente vincolati, impedendo cosi' di valutare un eventuale eccesso nell’esecuzione della cautela;

HA RITENUTO

  di respingere la richiesta di riduzione.

(a cura di Riccardo Barolo)






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Inserito il 14.02.2019