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QUANDO E’ FONDATO IL SEQUESTRO CONSERVATIVO DI BENI DEL DEBITORE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa C. Campagner
ord. 17.10.2017 n. 7958-1/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

  nell’azione di responsabilità contro l’amministratore di una srl, il curatore abbia domandato il sequestro conservativo, deducendo  che dopo l’apertura del fallimento erano stati compiuti atti di dismissione del patrimonio del convenuto nonche’ l’esiguita’ del patrimonio stesso rispetto al debito,

IL GIUDICE

  rilevato che

- in tema di sequestro conservativo, il periculum in mora puo’ desumersi sia da elementi oggettivi, concernenti l’inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto all'entita’ del credito, sia dal comportamento soggettivo del debitore, che depauperi il proprio patrimonio (Cass. n. 2081/2002);

- per giurisprudenza prevalente, nel valutare l’oggettiva inadeguatezza del patrimonio del debitore, rileva che i beni che lo costituiscono siano già stati oggetto di vincoli pregiudizievoli da parte di altri creditori;

- nella specie ricorrevano elementi sintomatici del periculum, sia di natura oggettiva che soggettiva;

- sussisteva anche fumus perche’ gli amministratori avevano proseguito l’attivita’ caratteristica nonostante il capitale sociale fosse sceso al di sotto del minimo legale, senza assumere le opportune misure di legge

HA RITENUTO

  di concedere la cautela richiesta.

                                                                                                     (a cura di Julien Mileschi)

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Inserito il 26.02.2019