DANNO QUANTIFICATO PER “DIFFERENZA DEI NETTI PATRIMONIALI” SE L’ATTIVITA’ PROSEGUE CON CAPITALE EROSO
dott.ssa C. Campagner
ord. 17.10.2017 n. 7958-1/2015 R.G
NEL CASO IN CUI
il curatore abbia chiesto il sequestro conservativo nei confronti degli amministratori di una srl, allegando che: a) attraverso artifici contabili essi avevano mascherato l’erosione del capitale sociale oltre la soglia minima, proseguendo l’attivita’ caratteristica per diversi esercizi e aggravando il dissesto; b) cio’ aveva causato alla societa’ un danno pari alla differenza tra il patrimonio netto al momento della perdita del capitale sociale e il patrimonio netto al momento del fallimento,
IL GIUDICE
rilevato che
- il criterio c.d. della “differenza dei netti patrimoniali” e’ presuntivo e applicabile quando l’attivita’ di impresa sia proseguita per diversi esercizi dopo la perdita del capitale e sia concretamente impossibile ricostruire ex post le singole operazioni non conservative dell’integrita’ del patrimonio sociale, vietate dall’art. 2486 c.c.;
- nella specie, il ctu aveva accertato una rilevante differenza di netti patrimoniali, pur detratti i costi e le passivita’ che si sarebbero verificate nel corso della liquidazione
HA RITENUTO
il danno effettivo e determinato nell’ammontare.
(a cura di Julien Mileschi)
Massime ulteriori:
IL FALLIMENTO PUO’ CHIEDERE IL SEQUESTRO CONSERVATIVO NEI CONFRONTI ANCHE DI UNO SOLO DEGLI AMMINISTRATORIL’INDEBITA CAPITALIZZAZIONE DI COSTI DI R. E S. E’ SINTOMO DI FUMUS
QUANDO E’ FONDATO IL SEQUESTRO CONSERVATIVO DI BENI DEL DEBITORE
Inserito il 26.02.2019
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