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L’INDEBITA CAPITALIZZAZIONE DI COSTI DI R. E S. E’ SINTOMO DI FUMUS

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa C. Campagner
Ord. 17.10.2017 n. 7958-1/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

  il fallimento di una s.r.l. abbia chiesto il sequestro conservativo dei beni di un amministratore deducendo che gli amministratori avevano proseguito l’attivita’ caratteristica per diversi esercizi nonostante il patrimonio negativo mascherato attraverso l’indebita capitalizzazione di costi per ricerca e sviluppo,

IL GIUDICE

  rilevato che

- la capitalizzazione di costi per r. e. s. attinenti a specifici progetti o prodotti e’ ammissibile solo se ricorrono tutti i requisiti indicati dal principio OIC 24;

- nella specie detti requisiti non sussistevano;

- l’eliminazione dai bilanci dei costi di ricerca e sviluppo indebitamente capitalizzati faceva emergere ulteriori perdite di esercizio;

- il capitale sociale era ridotto al di sotto del minimo legale tuttavia gli amministratori anziche’ assumere le opportune misure di legge avevano proseguito l’attivita’ caratteristica aggravando il dissesto patrimoniale

HA RITENUTO

  sussistere fumus boni iuris.

 

                                                                                                     (a cura di Julien Mileschi)






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Inserito il 26.02.2019