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SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA DELLA DELIBERA DI ESCLUSIONE DEL SOCIO: PRESUPPOSTI

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
14.07.2017 n. 654/2017 R.G.
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa M. Balletti; dott. L. Torresan (Rel.)

NEL CASO IN CUI 

  il socio, che sia stato escluso per compimento di atti di concorrenza sleale, abbia impugnato la relativa delibera deducendo la violazione della norma statutaria con cui e’ stata regolamentata la fattispecie della esclusione, e abbia dunque ottenuto la sospensione della stessa delibera con provvedimento cautelare avverso il quale la societa’ ha proposto reclamo

IL GIUDICE

  rilevato, quanto al fumus boni iuris, che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2466 e 2473 bis cc, l’esclusione del socio puo’ essere deliberata esclusivamente in caso di mancata esecuzione dei conferimenti, ovvero nelle ipotesi tassativamente previste dallo statuto, anche al fine di evitare abusi di maggioranza;

  rilevato inoltre che neppure il Giudice e’ legittimato a riconoscere cause di esclusione diverse da quelle previste dallo statuto, a tutela dell’autonomia decisionale dell’assemblea;

  rilevato, quanto al periculum in mora, che, in ogni caso, la societa’ reclamante avrebbe potuto avvalersi degli appositi strumenti di tutela riconosciuti dall’ordinamento contro il compimento di atti di concorrenza sleale;

HA RITENUTO

  di rigettare il reclamo, condannando la reclamante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art.1, comma 17, l. 24/2012 n. 228.

(a cura di Alessia De Pra)

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Inserito il 15.04.2019