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AZIONI A TUTELA DEL SINGOLO CREDITORE DELLA SOCIETA’ FALLITA NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
sent., 07.05.2018, n. 978/2018
dott. L. Boccuni (Pres. Rel); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan

NEL CASO IN CUI

  il creditore di una srl fallita agisca nei confronti dell’amministratore della stessa, imputandogli di avere nascosto l’insolvenza della societa', di non avere preservato la sua capienza patrimoniale e di avere promesso pagamenti mai avvenuti, invocando l’applicabilita' delle norme di cui agli artt. 2497 cc, 2394 cc e 2476 cc e, in subordine, dell’art. 2043 cc,

IL GIUDICE

  rilevato che l’azione ex art. 2497 cc, in caso di fallimento della societa' suppostamente eterodiretta, spetta unicamente al curatore ai sensi dell’ultimo comma della norma stessa;

  rilevato che l’azione di responsabilita' verso gli amministratori per violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale ex art. 2394 cc, in caso di fallimento della societa', spetta unicamente al curatore ex art 2394 bis cc;

  rilevato che, in caso di fallimento della societa', permane in capo al singolo creditore sociale l’azione disciplinata dagli artt. 2395 cc per le spa e 2476 comma 6 cc per le srl, che prevedono la responsabilita' extra contrattuale (e dunque rilevabile ex art. 2043 cc) dell’amministratore che con la propria condotta dolosa o colposa, in violazione dei doveri propri dell’organo gestorio ovvero dei doveri imposti in generale dall’ordinamento a tutela dei diritti dei terzi, abbia cagionato un danno diretto nei confronti del terzo;

  rilevato che nel caso di specie non era ravvisabile un comportamento doloso o colposo dell’amministratore volto all’occultamento dello stato di insolvenza

HA RITENUTO

  di rigettare le domande attoree.

 

(a cura di Patrizia Giannetta)

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Inserito il 03.05.2019