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ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CONTROLLO DA PARTE DEL SOCIO DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo
30.06.2017 R.G. n. 2787/2017

NEL CASO IN CUI

  un socio di srl chieda in via d’urgenza al Giudice la tutela del proprio diritto di accesso alla documentazione sociale e la condanna della societa’ a consentire la consultazione della documentazione richiesta, nonche’ l’estrazione di copie a spese del ricorrente, allegando quanto al periculum in mora la necessita’ di avere tempestiva contezza della situazione della societa’ al fine di verificare la gestione e l’operato dell’amministratore;

IL GIUDICE

  rilevato che, con riferimento all’esercizio del diritto di accesso, da parte del socio, alla documentazione sociale, non e’ configurabile, con ogni conseguente effetto, una situazione di conflitto di interessi fra la societa’ destinataria della richiesta ed il suo amministratore;

  rilevato altresi’ che l’interesse sociale non e’ pregiudicato da detta richiesta, essendo il diritto di cui all’art. 2476, comma 2, cc un diritto incondizionato del socio non amministratore, rispetto al quale vale solo il generale divieto di esercizio abusivo del medesimo e l’obbligo del socio di attenersi ai canoni generali di buona fede e correttezza; 

  rilevata la non necessita’ di motivazione alcuna rispetto all’esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale, anche nel caso in cui il socio stesso abbia gia’ esercitato l’azione di responsabilita’ nei confronti dell’amministratore;

  rilevato che l’esercizio del diritto di accesso del socio non puo’ essere subordinato al previo pagamento di una somma di denaro per il mero accesso;

HA RITENUTO

  sussistere il periculum in mora e ha ordinato alla societa’ in persona dell’amministratore pro tempore di consentire la consultazione della documentazione richiesta presso la sede sociale o altro luogo dove risulti custodita la documentazione stessa, nonche’ l’estrazione di copia a spese del ricorrente, fissando, ai fini di cui sopra, le relative tempistiche e modalita’, in assenza di un diverso accordo tra le parti.   

                                                      (a cura di Francesca Gambato Caberlotto)

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Inserito il 07.05.2019