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ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CONTROLLO DA PARTE DELL’EX AMMINISTRATORE E SOCIO DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo
16.05.2017 R.G. n. 2138/2017

NEL CASO IN CUI

  un socio di srl, gia’ amministratore della stessa, chieda in via d’urgenza al Giudice la tutela del proprio diritto di accesso alla documentazione sociale e la condanna della societa’ a consentire la consultazione della documentazione richiesta per poter verificare la gestione e l’operato dell’amministratore e la societa’ resistente eccepisca: a) l’esistenza di obblighi inadempiuti dal ricorrente aventi ad oggetto la cessione della quota del medesimo al socio di maggioranza; b) l’esistenza di un accordo transattivo tra il ricorrente ed il socio di maggioranza contenente la rinunzia del ricorrente alla sottoscrizione di un successivo aumento di capitale sociale e la stipula di un patto di non concorrenza; c) l’avvenuto aumento di capitale da parte della societa’ con conseguente diluizione della quota del ricorrente a poco piu’ del 3 per cento del capitale; d) la non consultabilita’ della documentazione riferita al periodo nel quale il ricorrente era stato amministratore della societa’; d) la sussistenza per la societa’ di un pericolo derivante dall’esercizio dell’accesso;

IL GIUDICE

  rilevato che il diritto di cui all’art. 2476, comma 2, cc configura un diritto incondizionato del socio non amministratore, rispetto al quale vale solo il generale divieto di esercizio abusivo del medesimo e l’obbligo del socio di attenersi ai canoni generali di buona fede e correttezza; 

  rilevato che legittimato all’esercizio del diritto di accesso e’ soltanto colui il quale riveste attualmente la qualita’ di socio, come risulta dalle evidenze della visura camerale;

  considerato che, a tal fine, risultano irrilevanti l’eventualita’ della futura perdita della qualita’ di socio in forza di obblighi di trasferimento della quota stessa e l’entita’ della quota di cui e' titolare il richiedente;

  rilevato che solo l’attualita’ della carica di amministratore e’ ostativa al diritto di accesso, il quale non e’ comunque limitato al solo periodo successivo alla cessazione della carica (come sul punto ribadito anche da Trib. Roma 27.1.2017);

  rilevato che la societa’ non ha indicato, se non in termini generici, alcun effettivo pregiudizio per la societa’, neppure ipoteticamente correlato al patto di non concorrenza tra soci;

  rilevato invece che il divieto di accesso integra vulnus alla possibilita’ per il socio di verificare la gestione e l’operato dell’attuale amministratore della societa’;  

HA RITENUTO

  sussistere il diritto del ricorrente di accesso ai documenti indicati in ricorso e ha ordinato alla societa’ in persona dell’amministratore pro tempore di consentire la consultazione della documentazione richiesta, nonche’ l’estrazione di copia a spese del ricorrente, fissando, ai fini di cui sopra, le relative tempistiche e modalita’, in assenza di un diverso accordo tra le parti. 

                                                   (a cura di Francesca Gambato Caberlotto)

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Inserito il 07.05.2019