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L’IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO SUPERATO DALL’APPROVAZIONE DEL SUCCESSIVO E I SUOI EFFETTI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa Luca Boccuni (Pres.); Dott. Chiara Campagner (Rel.); Dott. Lisa Torresan
sent., 18.5.2018, n. 1070/2018

NEL CASO IN CUI

 i soci di scrl impugnino la delibera di approvazione di un bilancio risalente e la società convenuta eccepisca la decadenza dall’impugnazione ex art. 2434 bis c.c.

IL GIUDICE

rilevato che

- l’impugnazione della delibera e’ intervenuta quando i due bilanci successivi di esercizio erano gia’ stati approvati con adozione di altra delibera;

- secondo il principio di continuita’ dei bilanci con l’approvazione del successivo, il bilancio precedente ha esaurito le sue potenzialita’ informative circa la situazione economico patrimoniale della societa’ e dunque le sue potenzialita’ decettive;

- la norma dell’art. 2434 bis e’ inderogabile ed e’ finalizzata a tutelare l’interesse alla stabilita’ delle decisioni societarie;

- sussiste difetto di interesse ad agire riguardo l’impugnativa di un bilancio superato dall’approvazione di quello successivo 

HA RITENUTO

 di dichiarare inammissibile la domanda di impugnativa del bilancio precedente precisando tuttavia che il tribunale ha in ogni caso il dovere di conoscere nel merito, in via incidentale, le censure sollevate nei confronti dei bilanci precedenti, a condizione che tali eccezioni siano collegate e strumentali a far valere l’illegittimita’ del bilancio successivo.                                                                      

                                                                                                         (a cura di Mattia Carlotto)

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Inserito il 24.05.2019