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ISCRIZIONE A BILANCIO DI CREDITO RISARCITORIO, DI CREDITO VERSO UN DEFUNTO, DI IMMOBILI NON STRUMENTALI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa Luca Boccuni (Pres.); Dott. Chiara Campagner (Rel.); Dott. Lisa Torresan
sent., 18.5.2018, n. 1070/2018

NEL CASO IN CUI 

i soci di scrl impugnino la delibera di approvazione di un bilancio lamentando irregolare iscrizione di poste relative a (i) un credito nei confronti di un attore, anche ex amministratore, (iI) un fondo per rischi e oneri, (iii) un credito nei confronti di soggetto defunto, (iv) la svalutazione di alcuni immobili; mentre parte convenuta eccepisca il rigetto nel merito 

IL GIUDICE

rilevato che

- la societa’ convenuta ha dimostrato l’esistenza in concreto e la qualita’ del proprio credito documentando in particolare la distrazione di somme da parte dell’ex amministratore in favore di altra cooperativa;

- il credito non costituiva nuovo reddito ottenuto nello svolgimento dell’attivita’ sociale ma bensi’ risarcimento del danno patito dalla societa’ e quindi non poteva essere imputato alla voce ricavi del conto economico;

- la costituzione del fondo rischi rappresenta il rischio della perdita riconnessa ad eventuale incapienza del patrimonio dell’amministratore a seguito di vittorioso esperimento dell’azione di responsabilita’;

- il decesso del debitore non puo’ essere valida giustificazione della cancellazione del credito dal bilancio e quindi e’ stata corretta la scelta di ripristinare tale credito, oltre che di appostare il medesimo in un fondo svalutazione di pari importo;

- gli immobili non strumentali assumono la qualita’ di merce e vanno iscritti a magazzino;

- la valutazione degli immobili merce deve essere assunta in bilancio secondo la specifica disciplina dell’art. 2426 co 9 cc che prevede, qualora il valore sia inferiore al costo storico, la valutazione di presunto realizzo in base all’andamento di mercato;

- la societa’ ha corroborato la correttezza del valore di realizzo avvalendosi di una perizia redatta prima della redazione del bilancio 

HA RITENUTO 

di rigettare le domande di parte attrice perché infondate e condannare quest’ultima alla rifusione delle spese.                                                                              

                                                                                              (a cura di Mattia Carlotto)






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Inserito il 24.05.2019