LA SOLIDARIETA’ DEL PRESTANOME CON L’AMMINISTRATORE DI FATTO
Dott.ssa Luca Boccuni (Pres.); Dott. Chiara Campagner (Rel.); Dott. Lisa Torresan
sent., 22.5.2018, n. 1074/2018
NEL CASO IN CUI
Il fallimento di una srl agisca in responsabilita’ nei confronti dell’amministratore unico e del soggetto che ne e’ amministratore di fatto chiedendo preliminarmente di accertare la qualita’ di quest’ultimo
IL GIUDICE
rilevato che
- l’amministratore di diritto nel verbale di audizione avanti il curatore aveva ammesso di essere un mero prestanome e di non essersi mai interessato di nessun aspetto relativo alla gestione aziendale, nemmeno di tenere le scritture contabili e persino di ignorare ogni singolo aspetto connesso all’amministrazione della societa’ ed ai doveri gravanti sull’amministratore;
- l’amministratore che si affermi all’oscuro della gestione della societa’ confessa l’inadempimento ai doveri ex art. 2476 cc e di viglilanza;
- l’amministratore di fatto ha parimenti confessato di essere lui medesimo e non altri il soggetto che si occupava della gestione aziendale
HA RITENUTO
l’amministratore di diritto responsabile al pari dell’amministratore di fatto e in solido con quest’ultimo dei danni cagionati alla societa’ e dei creditori sociali.
(a cura di Mattia Carlotto)
Massime ulteriori:
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO IN MANCANZA DELLE SCRITTURE CONTABILILA SOLIDARIETA’ DEL PRESTANOME CON L’AMMINISTRATORE DI FATTO
Inserito il 05.06.2019
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