QUANTIFICAZIONE DEL DANNO IN MANCANZA DELLE SCRITTURE CONTABILI
Dott.ssa Luca Boccuni (Pres.); Dott. Chiara Campagner (Rel.); Dott. Lisa Torresan
sent., 22.5.2018, n. 1074/2018
NEL CASO IN CUI
Il fallimento di una srl agisca in responsabilita’ e per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore unico e dell’amministratore di fatto indicando il pregiudizio patito nella differenza tra attivo e passivo patrimoniale
IL GIUDICE
rilevato che
- il fallimento ha dimostrato la mancata tenuta delle scritture contabili e la prosecuzione dell’attivita’ caratteristica con capitale sociale eroso allegando a tale proposito crediti verso lavoratori dipendenti e per l’erogazione di energia elettrica;
- di principio il pregiudizio per il patrimonio sociale non consiste nella differenza tra il passivo e l’attivo accertato in sede fallimentare ma, in mancanza di scritture contabili che consentano la ricostruzione del danno, il curatore puo’ chiedere di liquidare il danno in via equitativa;
- ai fini della liquidazione equitativa il giudice puo’ tenere conto dello sbilancio patrimoniale della societa’ registrato nell’ambito della procedura concorsuale;
- il danno individuato dalla procedura e’ congruo secondo i criteri equitativi anche perche’ inferiore agli importi irrogati alla societa’ per sanzioni e interessi
HA RITENUTO
di condannare i convenuti al pagamento del danno a favore della curatela e alla rifusione delle spese.
(a cura di Mattia Carlotto)
Massime ulteriori:
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO IN MANCANZA DELLE SCRITTURE CONTABILILA SOLIDARIETA’ DEL PRESTANOME CON L’AMMINISTRATORE DI FATTO
Inserito il 05.06.2019
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