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NO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GODIMENTO PARZIALE DEL BENE LOCATO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott.ssa L. Torresan
sent., 23.5.2018, n. 1080/2018

NEL CASO IN CUI

  il conduttore abbia agito per la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione, deducendo di non aver potuto disporre dell’immobile per l’uso convenuto, ed il locatore abbia eccepito che l’attore, esercitato recesso, aveva continuato ad occupare il bene senza versare il canone,

IL GIUDICE

  rilevato che

  - il recesso unilaterale da un contratto ad esecuzione periodica non preclude, di per se', la pronuncia costitutiva di risoluzione, perche' la sentenza retroagisce al momento dell’inadempimento e quindi prevale su altre cause di cessazione degli effetti che intervengano successivamente;

  - tuttavia, la domanda di risoluzione per inadempimento e l’eccezione di inadempimento sono legittime soltanto se conformi a buona fede e quando manca del tutto la controprestazione, mentre in caso di godimento parziale il conduttore può chiedere esclusivamente la riduzione del canone o la risoluzione del contratto per difetto di interesse ex artt. 1464 e 1584 cc;

  - nella specie, l’indisponibilita' assoluta del bene si era protratta per un mese, ma, successivamente, il conduttore aveva continuato a godere dell’immobile, opponendo l’inutilizzabilita' all’uso convenuto solo per non pagare il canone

HA RITENUTO

  di rigettare la domanda di risoluzione del contratto.

                                                                                                            (a cura di Julien Mileschi)






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Inserito il 10.06.2019