AZIONE DI RESPONSABILITA’ – DETERMINAZIONE E PROVA DEL DANNO
dott. L. Boccuni (Pres.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan (Giudice est.)
sent., 27.06.2018, n. 1276/2018
NEL CASO IN CUI
il Curatore, che esercita l’azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori, ai sensi dell’art. 146 l. fall., deduca che, poco prima o subito dopo la dichiarazione di fallimento, costoro avrebbero posto in essere operazioni di consegna di beni a titolo di datio in solutum, in palese violazione della par condicio creditorum, quantificando il danno in importo pari all’ammontare dei pagamenti effettuati;
IL GIUDICE
ritenuta la legittimazione del Curatore all’esercizio dell’azione di responsabilita’ dei creditori sociali;
rilevato che tale criterio di quantificazione non e' condivisibile, poiche', in materia di pagamenti preferenziali, il danno cagionato alla massa dei creditori va sempre valutato in ragione del fatto che il creditore preferito, avendo ottenuto il pagamento dell’intero importo, e quindi in misura superiore a quella che avrebbe ottenuto in sede concorsuale, ha determinato, per la massa dei creditori insoddisfatti, una minore disponibilità patrimoniale in ottica concorsuale;
considerato che il danno patito dalla massa dei creditori, di conseguenza, non puo' essere pari all'intero importo del pagamento eseguito, ma, deve essere liquidato tenendo conto della differenza tra quanto essi avrebbero potuto percepire, in sede fallimentare, qualora i predetti pagamenti non fossero stati eseguiti, e quanto, invece, essi potrebbero percepire in concreto, tenuto conto della diminuzione patrimoniale derivante dai pagamenti preferenziali.
osservato come la Curatela, onerata in tal senso, non abbia introdotto alcun elemento utile a quantificare il pregiudizio patrimoniale patito dai creditori in ragione dei pagamenti preferenziali;
HA RITENUTO
di rigettare la domanda del Fallimento.
(a cura di Alberto Crivellaro)
Inserito il 11.07.2019
|