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INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI QUOTA – REINTESTAZIONE AL FIDUCIANTE E COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO SULLA STESSA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Presidente Rel.); dott. L.Boccuni; dott.ssa C. Campagner
sent., 13.06.2018, n. 1239/2018

 

NEL CASO IN CUI

  la societa' fiduciaria, a cui i soci di una Srl abbiano intestato le quote di loro proprieta', si rifiuti di reintestare la quota ad uno dei fiducianti e di dar corso alla donazione del diritto di usufrutto sulla stessa, adducendo che il mandato collettivo irrevocabile conferitole dai fiducianti non le consentiva di agire senza il consenso degli altri fiducianti e che lo statuto della Srl prevedeva la prelazione e il gradimento nei casi di trasferimento della titolarita' delle quote, così da costringere il fiduciante ad agire in giudizio, per chiedere la condanna della fiduciaria alla intestazione della partecipazione in suo favore;

IL GIUDICE

  ritenuto che lo statuto prevedeva la necessita' del gradimento nei casi di trasferimento della titolarita’delle partecipazioni con qualsiasi strumento e forma negoziale, ma che non vi era alcuna espressione che autorizzasse a ritenere che anche la costituzione di un diritto reale limitato quale l’usufrutto dovesse essere sottoposta a gradimento, non potendosi accedere ad interpretazioni estensive o analogiche;

  ritenuto, altresi', che non vi e' sottoposizione alla regola della maggioranza dei fiducianti, invocata da parte della fiduciaria, per le vicende attinenti a trasferimenti (anche dalla fiduciaria al fiduciante), donazioni, costituzioni di vincoli, etc. e che la irrevocabilita' del mandato opera solo fintanto che vi e’ l’intestazione fiduciaria, non essendo di ostacolo al trasferimento della titolarita' della quota o alla costituzione di un diritto reale limitato;

  considerato, infine, che l’inadempimento della fiduciaria e' grave, poiche' ha confiscato ingiustamente, in primis, il diritto del fiduciante ad avere la intestazione delle sue partecipazioni e, in secondo luogo, a costituire un diritto reale sulle stesse;

HA RITENUTO

  di dichiarare la risoluzione del mandato fiduciario e di accogliere la domanda dell’attore diretta ad ottenere la reintestazione della quota.

(a cura di Alberto Crivellaro)

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Inserito il 29.07.2019