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FINANZIAMENTI PER ACQUISTARE AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DI BANCA POPOLARE. LE PRIME SENTENZE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Tosi (Pres. Rel); dott.ssa A. Ramon; dott.ssa L. Torresan
sent., 29 luglio 2019, n. 1758/2019

NEL CASO IN CUI 

  l’attore, titolare di c/c affidato, sia stato finanziato da una banca popolare mediante il sistema dell’elasticita’ di cassa per acquistare proprie azioni e obbligazioni convertibili (poi in effetti convertite), e abbia chiesto al Tribunale delle Imprese - all’esito della forte svalutazione dei titoli e di un patrimonio azionario sostanzialmente privo di valore – di dichiarare la nullita’ delle relative operazioni di acquisto, sia per essere avvenute fuori dai locali della banca con personale non autorizzato (artt. 30 e 31 TUB) sia per illiceita’ della causa, o comunque la loro risoluzione, formulando pure una domanda risarcitoria in relazione ad altre azioni, da lui validamente acquistate e detenute, il cui valore nominale era stato pero' nel tempo mantenuto artificiosamente elevato, anche col deposito di bilanci falsi, dallo stesso istituto di credito 

IL GIUDICE 

  rilevato che, malgrado dopo l’instaurazione del giudizio fosse stata dichiarata la liquidazione coatta amministrativa della banca popolare, l’azione poteva comunque proseguire in relazione alla domanda demolitoria (di nullita’ o di risoluzione) degli acquisti dei titoli, posto che quella domanda mai potrebbe essere esaminata in sede concorsuale avendo come effetto un mero accertamento negativo (vale a dire, che il cliente nulla deve all’istituto di credito per il finanziamento in ipotesi illecitamente erogato), mentre lo stesso ragionamento non puo’ farsi per le domande (anche solo indirettamente) restitutorie, volte nel caso concreto a far dichiarare la inefficacia di alcune poste di addebito sul c/c (per esempio degli interessi) e la consequenziale compensazione dei rispettivi e pretesi crediti delle parti (quest’ultime domande infatti incidono sull’accertamento del passivo cui e’ esclusivamente finalizzata la procedura concorsuale);

  che e’ applicabile l’art. 2358 cc stante il rinvio dell’art. 2519 cc, per cui il collocamento di azioni deve avvenire, a pena di nullita’, nel rispetto dei limiti e delle modalita’ previste dalla norma di legge, e in particolare previa delibera assembleare (in seduta straordinaria) da iscriversi nel Registro Imprese insieme alla relazione degli amministratori sulla fattibilita’ e convenienza dell’operazione nel suo insieme considerata (obiettivi imprenditoriali e rischi sulla solvibilita’ della societa’) oltre alle condizioni applicate (prezzo, interesse, merito creditizio del cliente);

  che nel caso di specie il collocamento di azioni proprie con finanziamento era avvenuto mediante singole operazioni, ravvicinate nel tempo ma al di fuori di una unitaria programmazione e deliberazione assembleare;

  che, quindi, trattandosi della violazione di una norma imperativa (l’art. 2358 cc sancisce infatti un divieto a stipulare in casi ben identificati, per cui l’esistenza di un patto contrario al divieto si pone in netto contrasto con la norma ed e' nulla), va dichiarata la nullita' non soltanto del collocamento di azioni ma anche del finanziamento, essendo stato dimostrato che si trattava, di fatto, di due atti intenzionalmente collegati fra di essi (erano stati stipulati a distanza di qualche giorno e comunque era stata provata per testi la politica delle “baciate” strategicamente decisa dai vertici della banca);

 che, quanto alle obbligazioni convertibili, e’ invece dubbia l’applicazione dell’art. 2358 cc dovendosi riferire l’avverbio indirettamente forse alla sola modalita’ del finanziamento; 

HA RITENUTO

 di dichiarare la nullita’ degli acquisti azionari e dei connessi finanziamenti, rimettendo la causa al ruolo per quanto concerne le obbligazioni convertibili, ponendo alle parti la questione della meritevolezza di tutela di un’operazione tipica di finanziamento com’e’ quella di collocamento delle obbligazioni a fronte di un altro finanziamento (apertura di credito con elasticita’ di cassa) fornito dalla stessa banca.

                                                                                                               (a cura di Elisa Cendron)

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Inserito il 02.08.2019