OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE DI REGRESSO EX ART. 145, COMMA 10, TUB
dott.ssa L. Guzzo (Pres. rel. ed est.); dott.ssa L. Tosi; dott.ssa C. Campagner
sent., 31.07.2018, n. 1549/2018
NEL CASO IN CUI
la Banca in amministrazione straordinaria abbia agito in via di regresso ai sensi dell’art. 145, comma 10, TUB nei confronti dei suoi ex presidente ed ex vicedirettore generale per essere tenuta indenne dagli esborsi da essa effettuati, quale condebitrice solidale, per le sanzioni che Banca d’Italia aveva loro direttamente comminato senza pero' ottenerne il pagamento, e i convenuti abbiano di contro eccepito la inammissibilita’ e infondatezza delle domande attoree stante l’avvenuta stipulazione, nelle more, di accordi transattivi tra le parti che avrebbero escluso qualsivoglia pretesa creditoria nei loro confronti anche a titolo di responsabilita'
IL GIUDICE
rilevato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, gli artt. 145, comma 10, TUB e 195, comma 9, TUF (applicabili, ratione temporis, ai fatti di causa) impongono alla Banca di agire in via di regresso per il recupero degli importi versati, quale condebitrice solidale, a titolo di sanzione amministrativa;
rilevata inoltre la inderogabilita’ degli artt. 195, comma 9, TUF, e 145, comma 10, TUB, le cui speciali azioni di regresso sono poste a tutela di interessi generali che presidiano, da un lato, i mercati finanziari, e dall’altro il settore bancario (richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione sul punto);
rilevata la conseguente nullita’, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1418 cc, di una eventuale rinuncia, da parte della Banca, a tale azione di regresso;
rilevato, infine, che, in ogni caso, la rinuncia all’azione di regresso non poteva rientrare nel perimetro degli accordi conclusi ben prima della notifica di provvedimenti sanzionatori da parte di Banca d'Italia
HA RITENUTO
di rigettare le domande dei convenuti, condannandoli alla rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice.
(a cura di Alessia De Pra)
Massime ulteriori:
PARZIALE RINUNCIA ALLA DOMANDA E RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE A FAVORE DELLA CONTROPARTEOBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE DI REGRESSO EX ART. 145, COMMA 10, TUB
Inserito il 09.08.2019
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